Nei contratti la presenza delle condizioni sospensive e risolutive potrebbe disciplinare in misura specifica il diritto alla provvigione da parte del mediatore.

Ma in che modo? E che cosa cambia nel caso in cui la prestazione sia fornita da più mediatori? Chi deve pagare la provvigione?

Condizioni sospensive e risolutive

Prima di entrare più nel dettaglio su questo tema, ricordiamo che secondo quanto stabilito dal legislatore con l’art. 1757 c.c.

  • la condizione sospensiva fa emergere il diritto alla provvigione da parte del mediatore solo nel momento in cui si verifica la condizione stessa;
  • la condizione risolutiva non fa venire meno il diritto alla provvigione del mediatore, ma gli effetti cesseranno con la sua comparsa.

In altre parole, nel caso in cui il contratto sia sottoposto a condizione sospensiva, allora il diritto alla provvigione per il mediatore scatta solo con il verificarsi di un evento futuro e incerto. Di contro, se il contratto prevede una condizione risolutiva, produce i suoi effetti fin da subito, fino alla comparsa della condizione.

A tutela della buona fede del mediatore, inoltre, l’ultimo comma dell’art. 1757 c.c. ha introdotto nel nostro ordinamento il fatto che le disposizioni si applicano anche se il contratto è annullabile o rescindibile, se il mediatore non fosse a conoscenza della causa di invalidità.

Chi paga la provvigione al mediatore

Il legislatore aveva già rammentato (art. 1755 c.c.) che la provvigione è dovuta al mediatore da tutte le parti intervenute in contratto, considerato che si suppone che tutte ne accettano l’opera e usufruiscono di essa. Dunque, non rileva il fatto che solo una delle due parti abbia fornito preventivamente l’incarico al mediatore.

Peraltro, si tenga conto che non vi è alcun obbligo di solidarietà tra le parti. I rimandi di legge ci permettono dunque di intuire che l’importo complessivo della provvigione viene suddiviso fra i contraenti del rapporto conclusosi per l’intervento del mediatore, e che ciascuno dei contraenti sarà responsabile nei confronti del mediatore del pagamento della sua quota.

Se sono presenti più mediatori

Se per favorire la conclusione del contratto sono intervenuti più mediatori, ognuno di essi vanterà diritto ad una quota della provvigione.

Tuttavia, i mediatori potranno vantare il diritto a tale quota nei confronti delle parti contraenti solamente se sono entrati in effettiva relazione con essi. Se invece i mediatori hanno avuto un mero rapporto professionale e interno tra di loro, senza diretto coinvolgimento dei contraenti, allora tali parti dovranno rimanere estranee, con la conseguenza che il mediatore che vanta diritto alla quota della provvigione non potrà far altro che rivolgersi al professionista che ha riscosso l’ammontare.

Il rimborso spese

Ricordiamo infine che l’art. 1755 c.c. riconosce altresì al mediatore il diritto al rimborso delle spese, ma solamente se le stesse sono state sostenute dal professionista sulla base di un effettivo incarico attribuitogli da una delle parti che, evidentemente, da sola, ne sosterrà le conseguenze.

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