Il notaio è un pubblico ufficiale che opera come libero professionista nello svolgimento di una lunga serie di operazioni. Nonostante l’ampiezza del suo ruolo, la maggior parte di noi si interfaccia con il notaio per la prima volta nel momento in cui deve concludere una transazione immobiliare, mediante l’atto di compravendita.
Ma cosa fa esattamente il notaio nell’operazione di compravendita immobiliare? E quali sono le attività svolte prima e dopo il rogito? Con quali responsabilità?
Cosa fa il notaio nella compravendita immobiliare
Anche se spesso viene sottovalutato, il ruolo del notaio nella compravendita immobiliare è ben più ampio di quello legato alla stesura dell’atto.
Prima di arrivare al rogito, infatti, il notaio ha l’obbligo di effettuare tutte quelle verifiche che sono necessarie per escludere iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, controllando altresì la regolarità edilizia, urbanistica e catastale dell’immobile che è posto in vendita.
Una volta che ha terminato queste verifiche necessarie e obbligatorie, il notaio procederà con la stesura del rogito notarile, ovvero con l’atto definitivo di compravendita, quale documento conclusivo di tutto il processo, con cui la proprietà dell’immobile viene trasferito dal venditore all’acquirente.
Dunque, il giorno del rogito, una volta che ha accertato le generalità delle parti in causa, il notaio procede alla lettura e alla spiegazione dell’atto di compravendita. Dopo il passaggio del controvalore della compravendita (con assegno circolare, bonifico, ricavato del mutuo, e così via), le parti sottoscrivono l’atto di compravendita ponendo fine alla transazione.
Cosa accade dopo la stipula del rogito
Il compito del notaio non si esaurisce tuttavia con la sottoscrizione di questo atto. Deve infatti procedere anche alla trascrizione dello stesso sui registri immobiliari e procedere con il versamento all’Agenzia delle Entrate, per conto del soggetto acquirente, delle imposte che sono state da lui riscosse in sede di stipula dell’atto di compravendita.
In particolar modo, ricordiamo con questa occasione che le imposte in sede di compravendita sono rappresentate da quelle:
- di registro, pagate in misura percentuale sul valore della rendita immobiliare (in caso di acquisto da costruttore l’imposta di registro è sostituita dall’IVA, l’imposta sul valore aggiunto);
- ipotecarie, pagate ogni qual volta si effettuano iscrizioni, trascrizioni o annotazioni nei registri immobiliari. Per le compravendite di abitazioni non di lusso tra privati, è percepita in misura fissa pari a 50 euro. Se invece l’acquisto è assoggettato ad IVA, la quota fissa è di 200 euro;
- catastali, pagate ogni qual volta l’immobile cambia di proprietario o, su di esso, sono iscritti diritti reali. Così come avviene per l’imposta ipotecaria, è pagata in misura fissa pari a 50 euro per gli immobili non di lusso, e 200 euro per gli immobili soggetti a IVA;
- di bollo, pagate in misura fissa pari a 230 euro.
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